Ogni erogazione liberale in denaro¹ o in natura in suo favore ed utilizzata per lo svolgimento di attività di interesse generale, è, in alternativa:
• deducibile² dal reddito complessivo dichiarato (da persone fisiche, società o Enti) fino al 10% del reddito dichiarato stesso, ai sensi dell’art.83 co. 2 del D.lgs. 117/17;
• detraibile dal reddito dichiarato (persone fisiche), per importo non superiore a 30.000 Euro; nella misura del 35% della donazione (art. 83 co. 1 del D.lgs. 117/17).
È necessario che dalla documentazione (es. causale del bonifico) sia chiaramente identificabile la natura di liberalità del versamento.
[1] Per poter essere deducibili o detraibili, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate con sistemi tracciabili.
[2] Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
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